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LO SAI CHE?
È PIENA FACOLTÀ DEL CITTADINO INTRODURRE CIBO E BEVANDE NEGLI STABILIMENTI BALNEARI

La legge è chiara: il lido non è proprietario dell’arenile, ma detiene una concessione demaniale marittima che gli consente di posizionare ombrelloni, lettini, sdraio, sedie, ecc.

🟢 Il gestore non può vietare ai clienti di introdurre cibo o bevande proprie.
🔴 Non può assolutamente perquisire borse frigo, zaini o effetti personali.
✅ È però dovere del cittadino comportarsi con buonsenso, evitando di sporcare, abbandonare rifiuti o organizzare veri e propri picnic che possano creare disagio agli altri.

Inoltre, per motivi di sicurezza, può essere richiesto di evitare il consumo di bevande in bottiglie di vetro o comportamenti pericolosi per sé e per gli altri.

⚠️ Se il gestore desidera limitare l’uso di cibo in alcune aree, deve comunque fornire alternative ragionevoli, come una zona dedicata alla consumazione di alimenti.

📎 Hai dubbi? Le normative nazionali e regionali parlano chiaro. Informarsi è il primo passo per difendere i propri diritti!

art.4 comma f) – Regione Puglia – Prescrizioni sull’uso del Demanio Marittimo
f) È sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti specifici e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche) nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco.
www.regione.puglia.it – ORDINANZA BALNEARE 2025

dispositivo dell’art. 822 Codice Civile
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare [942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale(1).

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [823, 824, 1145](2)
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-ii/art822.html

MASSIMILIANO DONA