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LO SAI CHE?
E’ PIENA FACOLTA’ DEL CITTADINO INTRODURRE CIBO E BEVANDE NEGLI STABILIMENTI BALNEARI
La legge è chiara.
Il lido non è proprietario dell’arenile, ma ha la sola concessione demaniale per apporre ombrelloni, lettini, sdraio, sedie, ecc.
Il gestore non può vietare di introdurre cibo o bevande e soprattutto non può perquisire frigoriferi e borse personali.
Unico obbligo per il cliente: evitare di esagerare, come ad esempio sporcare facendo un pic-nic.
Solo il buonsenso prevale su tutto, ad esempio potrebbero chiedere di evitare di consumare bottiglie di vetro.
Se il gestore volesse proprio vietare di consumare cibo sulla spiaggia, potrebbe però dare ai clienti una valida alternativa, come ad esempio un’area dedicata per la consumazione degli alimenti.
art.4 comma f) – Regione Puglia – Prescrizioni sull’uso del Demanio Marittimo
f) È sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti specifici e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche) nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco.
www.regione.puglia.it – ORDINANZA BALNEARE 2024

dispositivo dell’art. 822 Codice Civile
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare [942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale(1).

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [823, 824, 1145](2)
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-i/capo-ii/art822.html

MASSIMILIANO DONA